Sue E Suap – Precisazioni Termini Delle Procedure Amministrative A Seguito Dell'emergenza Epidemiologica Da Covid-19

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Data:

27 Marzo 20

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  N° 10088
  PROTOCOLLO USCITA
 

 




 IMPRESE DI COSTRUZIONI





TECNICI PROFESSIONISTI





PERSONE FISICHE









       





Oggetto:    SUE E SUAP – PRECISAZIONI TERMINI DELLE
PROCEDURE AMMINISTRATIVE A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19





In attuazione a quanto previsto dal DL nr.
18 del
17.03.2020 <<Misure di potenziamento
del Servizio sanitarie nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19>>, il quale all'art.
103 dispone:





<<1. Ai
fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici,
endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di
procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data
del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto
del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le
pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad
assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei
procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base
di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo
corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva
dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste
dall’ordinamento.





2. Tutti i certificati,
attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la
loro validità fino al 15 giugno 2020”.





3. Le disposizioni di cui
ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche
disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2
marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di
attuazione.
>>





Si comunica che in applicazione del comma 1, del
soprariportato ’art.103, tutte le procedure amministrative relative ai titoli
edilizi o a questi connesse, in essere alla data del 23 febbraio 2020 o
iniziate successivamente a tale data subiranno una proroga relativa ai termini
ordinatori, propedeutici, finali ed esecutivi previsti dalla normativa vigente
secondo le previsioni del citato DL nr. 18 del 17.03.2020.





A titolo esemplificativo ed in maniera non
esaustiva, si riportano alcuni dei termini, relativi a titoli edilizi, oggetto
di variazione secondo il più volte citato DL nr. 18 del 17.03.2020:





  • rilascio del Permesso di
    Costruire (o Provvedimento Autorizzativo Unico) e data inizio lavori
    (se la data del rilascio del permesso di costruire è compresa tra il 23
    febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020 verrà considerata traslata dei giorni
    naturali e consecutivi intercorrenti tra la data del rilascio e la data del 15
    aprile 2020, con il conseguente spostamento in avanti del termine di scadenza
    anche per la data di inizio lavori. Nel caso specifico anche tutti gli altri
    termini subiranno uno spostamento dello stesso identico periodo sopra definito
    );




  • termine scadenza
    presentazione inizio dei lavori
    (per tutti i
    procedimenti in essere alla data del 23 febbraio 2020, per i quali non sia
    stata effettuata ancora la comunicazione di inizio lavori, il termine di
    scadenza di un anno per la presentazione dell’inizio lavori subirà uno
    spostamento in avanti di 52 gg naturali e consecutivi senza conseguenze per il
    titolo
    );




  • scadenza permessi di
    costruire, scia e scia alternative
    (i termini
    di scadenza previsti dalle norme, per tutti i procedimenti in essere alla data
    del 23 febbraio 2020, sono da considerarsi spostati in avanti di 52 gg naturali
    e consecutivi, sempre che la data di rilascio del titolo edilizio o la comunicazione
    di inizio lavori non siano state già traslate per lo stesso motivo. Sono
    esclusi i titoli abilitativi la cui scadenza è prevista tra il 31 gennaio ed il
    15 aprile, per i quali vale quanto riportato successivamente in forza
    dell’applicazione della previsione del comma 2 art. 103 DL n. 18 del 17.3.2020
    .);




  • termini per l’integrazione
    delle pratiche in caso di richieste di adempimenti
    (i termini indicati dal
    Comune nelle note di approvazione dei progetti per l’integrazione delle
    pratiche in istruttoria ed il cui superamento comporta l’archiviazione della
    pratica, per tutti i procedimenti in essere alla data del 23 febbraio 2020,
    sono da considerarsi spostati in avanti di 52 gg naturali e consecutivi);




  • pagamento rate contributo
    di costruzione
    (per tutti i procedimenti in essere
    alla data del 23 febbraio 2020, i termini già comunicati dal Comune - e non già
    decorsi alla medesima data - per la scadenza delle rate per contributo di
    costruzione sono da considerarsi spostati in avanti di 52 gg naturali e consecutivi,
    senza che questo comporti l’applicazione delle sanzioni previste dal DPR
    380/2001 all’art.42. Le predette sanzioni saranno applicate una volta decorso
    il termine degli ulteriori 52 gg
    .);




  • termini di scadenza delle
    ingiunzioni per demolizioni, pagamento sanzioni ed escussione delle polizze
    fideiussorie a garanzia
    (i termini delle
    ingiunzioni emesse dal Comune, se compresi nel periodo tra il 23 febbraio 2020
    ed il 15 aprile 2020, sono da considerarsi spostati in avanti dei giorni
    naturali e consecutivi intercorrenti tra il termine ingiunto e la data del 15
    aprile 2020
    );




  • segnalazione certificata di
    agibilità
    (per tutti i procedimenti per i
    quali sia stata dichiarata la fine lavori, il termine di 15 giorni per la presentazione
    della segnalazione certificata di agibilità, ove decorrente nel periodo tra il
    23 febbraio ed il 15 aprile 2020, è da considerarsi spostato in avanti dei
    giorni naturali e consecutivi intercorrenti tra il termine prescritto e la data
    del 15 aprile 2020, senza che siano applicate le relative sanzioni
    ).




In applicazione del comma 2 dell’art. 103 del DL nr. 18 del 17.03.2020,
tutti i certificati, gli attestati ed i titoli abilitativi (PdC, PAU, SCIA,
SCIA alternativa) previsti in scadenza tra il periodo del 31 gennaio e 15
aprile 2020 resteranno validi fino alla data del 15 giugno 2020.





Eventuali casi particolari saranno oggetto di specifica verifica da
parte dello Sportello Unico dell’Edilizia o dello Sportello Unico Attività
Produttive a cui dovranno essere chiesti chiarimenti tramite apposita istanza.





                                                                    Il Direttore Area Urbanistica





                                                                  Ing.
Raffaele Vito LASSANDRO