AVVISO – Istituzione dell'Elenco comunale degli elettori fuori sede. Legge n. 180 del 9 ottobre 2026

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La legge n. 180/2026, all'art. 8, disciplina il voto degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni del Parlamento della Repubblica, dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei referendum.

Data:

21 Ottobre 26

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La legge n. 180 del 9 ottobre 2026 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 235 del 9 ottobre 2026), all'art. 8, disciplina il voto degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni del Parlamento della Repubblica, dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Presso l'Ufficio Elettorale del Comune di Gioia del Colle è istituito l'Elenco comunale degli elettori fuori sede. La nuova disciplina non si applica alle elezioni amministrative e regionali.

Chi può chiedere l'iscrizione

Requisito necessario e comune a tutte le categorie è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto. Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco:

  • gli elettori temporaneamente domiciliati per motivi di studio o di lavoro, se la durata della permanenza prevista fuori sede è di almeno nove mesi (art. 8, commi 2 e 3);
  • gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevono assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data della consultazione (art. 8, comma 4);
  • gli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data della consultazione, prestano attività di cura e assistenza in favore di una persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria (art. 8, comma 5, primo periodo);
  • gli elettori che, in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore, per un periodo di almeno tre mesi lo accompagnano o prestano attività di cura e assistenza in suo favore mentre è sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria (art. 8, comma 5, secondo periodo).

Termini di presentazione della domanda

  • Studio o lavoro, condizione già in essere (comma 2): entro il 31 dicembre di ciascun anno, per le consultazioni dell'anno successivo;
  • Studio o lavoro, condizione sorta dopo il 31 dicembre (comma 3): entro 30 giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione, per le consultazioni dell'anno in corso;
  • Motivi di cura, caregiver familiari, genitori o familiari conviventi di minori (commi 4 e 5): non oltre il 45° giorno antecedente la consultazione, per le consultazioni dell'anno in corso.

L'iscrizione nell'elenco ha durata annuale: l'elettore che intende votare fuori sede anche nell'anno successivo deve presentare una nuova domanda nei termini.

Modalità di presentazione

La domanda, redatta sul modello allegato, è presentata al Comune di temporaneo domicilio personalmente, presso l'Ufficio Elettorale (Municipio, Piazza Margherita di Savoia, 10), oppure con strumenti telematici all'indirizzo PEC del Protocollo generale del Comune di Gioia del Colle protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it. La domanda deve contenere l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, possibilmente, un recapito di posta elettronica.

Alla domanda vanno allegati:

  • copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (ad esempio: certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa durata).

La condizione di elettore fuori sede può essere autodichiarata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 76 dello stesso decreto e i controlli previsti dall'articolo 71.

La domanda può essere revocata con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per la sua presentazione (comma 6).

Ammissione al voto

Entro il decimo giorno antecedente la consultazione, il Comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore ammesso un'attestazione di ammissione al voto con il numero e l'indirizzo della sezione assegnata, anche mediante strumenti telematici (comma 8). Se l'elettore non soddisfa i requisiti, il Comune gliene dà comunicazione motivata e l'elettore potrà votare nel Comune nelle cui liste è ordinariamente iscritto (comma 9).

L'elettore fuori sede vota nella sezione indicata nell'attestazione, esibendo un valido documento di riconoscimento, l'attestazione di ammissione al voto e la tessera elettorale personale o l'attestato sostitutivo (comma 11), per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui si trova il Comune di temporaneo domicilio (comma 12).

Informazioni e recapiti

Ufficio Elettorale ed Affari Cimiteriali – Municipio, Piazza Margherita di Savoia, 10 – Tel. 080 3494297 – 080 3494377 – 080 3494298

Ufficio Protocollo Generale e Notifiche – Municipio, Piazza Margherita di Savoia, 10 – Tel. 080 3494364 – 080 3494337 – 080 3494336 – PEC: protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it

A cura di

Elettorale ed Affari Cimiteriali

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