Cosa fa
Gestione e raccolta dei Dati Anagrafici della popolazione residente (APR), gestione e raccolta dei dati dei cittadini italiani che hanno fissato all’estero la loro residenza (AIRE), Certificazioni Anagrafiche, Autenticazioni, Autocertificazioni, Carte d’Identità Elettroniche, Registrazione Anagrafica delle Convivenze di Fatto, Dichiarazioni sostitutive di Atti di Notorietà, Immigrazioni, Emigrazioni, Cambi di Residenza, Leva, Adempimenti statistici a carattere locale e nazionale, comprese le cadenzate operazioni censuarie.
I certificati possono essere richiesti solo in riferimento a persone residenti nel Comune (o che lo sono state nel caso di storici e originari).
A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità L. 183/2011, dall’1 gennaio 2012 agli uffici comunali è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni e ai privati gestori di servizi pubblici (art. 40, D.P.R. 445/2000). Pertanto l’ufficio comunale preposto può rilasciare certificati soltanto ad uso privato. Questo comporta che per i certificati rilasciati (residenza, stato famiglia, contestuali, esistenza in vita etc.) è previsto il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) dell’importo di 16 euro e dei diritti di segreteria pari a 0,52 euro per ciascun documento, ad eccezione dei casi in cui è prevista dalla legge una specifica esenzione.
Si ricorda, comunque, che al posto dei certificati il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando intrattenga rapporti con “istituzioni private”: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai,… (art. 2, D.P.R. 445/2000), se questi vi consentono.
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati che sostituisce (art. 46 D.P.R. 445/2000).
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